Art. 36.
(Relazione sullo stato di attuazione
della legge).

      1. Al termine dell'annata venatoria 2007-2008 le regioni trasmettono al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sull'attuazione della presente legge.
      2. Sulla base della relazione di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.